IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 21 dicembre 2019 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  Amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a 428  dell'art.  1,  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziaria dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei  commi  423,  424  e  427  dell'art.  1  della
richiamata legge n. 208/2015, i contributi  previsti  dal  richiamato
comma 422, sono concessi mediante finanziamenti  agevolati  assistiti
dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di
euro,  previa   verifica   dell'andamento   della   concessione   dei
finanziamenti  agevolati  e  del  relativo   tiraggio   previsti   da
disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti  con
oneri a carico  dello  Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'
naturali,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria  degli
effetti delle disposizioni di cui trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e  successive  modifiche  ed  integrazioni»  adottata  in  attuazione
dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale
sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per  consentire  ai
soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n.  377,  n.  378,  n.
379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386  del  16
agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni  Abruzzo,  Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise,  Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata)  con
cui sono stati definiti i criteri direttivi per la  determinazione  e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio  edilizio  abitativo  ed  ai  beni  mobili,  nonche'  alle
attivita'  economiche  e  produttive,  per  gli   eventi   calamitosi
verificatisi nei territori regionali nel  periodo  da  marzo  2013  a
ottobre 2015; 
  Viste le note circolari del Dipartimento  della  protezione  civile
prot. n. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. n.  22279  del  27  marzo
2017  recanti  la  modulistica  operativa   per   la   gestione   del
finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati  per  i  danni
occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la nota circolare del Dipartimento  della  protezione  civile
prot. n. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica  operativa
per la gestione del finanziamento agevolato in  favore  dei  soggetti
privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art.  1,  commi
422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano,  colpito  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 nonche'  la  delibera
del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato di emergenza e'  stato
prorogato per ulteriori dodici mesi; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre  2018,  n.
560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568  del  16
gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019,
n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'Azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  Sotto-Piano  di  azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1028, della citata legge  n.
145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di  euro
per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020
e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione
nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti  strutturali  e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   Commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2019 recante  il  riparto  e  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Considerato che l'art. 5 del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi in favore dei soggetti  privati  per  i
danni occorsi al patrimonio  edilizio  abitativo  ed  alle  attivita'
economiche  e  produttive  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi
ricompresi nell'allegato A al medesimo  decreto,  si  provvede  sulla
base di apposita perizia  asseverata,  da  redigersi  a  cura  di  un
professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio,  a  valere
sulle risorse finanziarie di cui al citato art. 1, comma 1028,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Considerato, inoltre, che  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  27
febbraio 2019, la richiamata perizia asseverata  deve  contenere,  in
una separata sezione, evidenza e quantificazione dei danni diversi da
quelli contenuti nell'art. 3, comma 1, del medesimo  decreto,  subiti
dalle strutture,  opere  e  impianti  al  fine  di  consentirne,  con
separata disposizione, l'eventuale finanziamento; 
  Considerato che la tipologia di danni di cui alla predetta  sezione
separata della perizia asseverata e' la medesima gia' prevista  dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio  2016  adottata  in
attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  26
agosto 2019, prot. n.  203218,  con  la  quale  e'  stato  comunicato
l'importo complessivo concedibile  per  l'anno  2019,  pari  ad  euro
100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1,  commi  422  e
seguenti, della citata legge n. 208/2015; 
  Considerato che, nell'ambito dell'importo massimo  concedibile  per
l'anno 2019, con delibere del Consiglio dei ministri del 21 ottobre e
21 novembre 2019 sono stati concessi contributi con le finalita'  del
finanziamento agevolato per euro 6.885.410,82, al fine soddisfare  le
maggiori esigenze dei soggetti privati e dei  titolari  di  attivita'
economiche e produttive danneggiati dagli eventi  calamitosi  occorsi
nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria e Puglia; 
  Considerato, pertanto, che risultano concedibili, per l'anno  2019,
contributi con le modalita'  del  finanziamento  agevolato  per  euro
93.114.589.18, per i danni occorsi al patrimonio  edilizio  abitativo
ed ai beni mobili, nonche' alle  attivita'  economiche  e  produttive
contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di  cui  al
citato art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 27 febbraio 2019; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Visti, in particolare, gli articoli 9 e 11 del  citato  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che  prevedono
gli obblighi di pubblicazione e informazione e di presentazione  alla
Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli  aiuti  di
Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234  recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visti, in particolare, gli articoli dal 44 al 52 che prevedono  gli
adempimenti a livello nazionale  per  assicurare  il  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
  Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni interessate
in ordine ai fabbisogni necessari per  ristorare  i  danni  contenuti
nella sezione separata della perizia asseverata di cui al citato art.
5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 febbraio 2019; 
  Ritenuto pertanto necessario soddisfare le  esigenze  rappresentate
dalle regioni interessate; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto esposto in premessa, con  riferimento  agli
eventi calamitosi ricompresi nella tabella A allegata al decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019,  i
contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai
beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive contenuti
nella sezione separata della perizia asseverata di  cui  all'art.  5,
comma 4  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sono  concessi,  con  le   modalita'   del   finanziamento
agevolato,  nel  limite  complessivo  di  euro   29.919.151,01,   con
riferimento ai soggetti individuati nelle comunicazioni delle regioni
richiamate in premessa e secondo i limiti individuali  ivi  previsti,
suddivisi come segue: 
    a) Regione Calabria euro 1.439.886,96 in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al
30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018; 
    b) Regione Emilia-Romagna euro 49.256,00 in relazione agli eventi
calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 febbraio al 19 marzo 2018; 
    c) Regione Friuli-Venezia Giulia  euro  466.835,04  in  relazione
agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 28  ottobre  al  5
novembre 2018, 
    d) Regione Lazio  euro  1.361.383,30  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e  del  30  ottobre
2018; 
    e) Regione Liguria euro 10.938.529,50 in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e  del  30  ottobre
2018; 
    f) Regione Lombardia euro  29.514,57  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018; 
    g) Regione  Piemonte  euro  5.700,00  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi il 7 giugno 2018; 
    h) Regione Sardegna euro 2.816.035,89 in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018; 
    i) Regione Siciliana euro 3.722.397,53 in relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi dal 12 al 15  ottobre  2018,  dal  19  al  21
ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018; 
    j) Regione Veneto euro  9.089.612,22  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. 
  2. I  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27   febbraio   2019,
provvedono  al  riconoscimento  dei  contributi  spettanti,  con   le
modalita' del finanziamento agevolato, sulla base dei criteri e delle
modalita' attuative stabilite  con  le  delibere  del  Consiglio  dei
ministri  del  28  luglio  2016  e  del  6  settembre  2018,  con  le
conseguenti ordinanze di protezione civile e con  le  note  circolari
del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono, altresi', a  pubblicare
sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi  riepilogativi  dei
contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse  di  cui  al
comma 1, con riferimento alle perizie asseverate di cui  al  medesimo
comma 1, sulla base delle percentuali  effettivamente  applicabili  e
nel rispetto dei  limiti  massimi  percentuali  dell'80%  o  del  50%
stabiliti nella citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016.